martedì 11 marzo 2014


LETTURA CRITICA DEL NUOVO STATUTO DEL COMUNE DI PERUGIA PER LE VIE DELLA CITTA'

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IdeAzioni civiche
Camminare è... partecipazione
RI - CONOSCIAMO LO STATUTO
Una camminata per leggere lo Statuto del Comune di Perugia,
a confronto con altri Comuni, sui luoghi della storia democratica
di Perugia: alla ricerca della partecipazione
14 giugno 2013
www.perugiacivica.it ideazioniciviche@gmail.com
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Camminare è... partecipazione
RI - CONOSCIAMO LO STATUTO
Laboratorio di IdeAzioni civiche, novembre 2012-giugno 2013
Gruppo di lavoro Vivere la cittadinanza
Coordinatrice Avv. Claudia Marini
Itinerario, testi e foto Renzo Zuccherini
Impaginazione Marco Vergoni
Copertina Leonardo Pellegrino
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In questo fascicolo si confrontano alcuni articoli dello Statuto del Comune di Perugia sul tema della
partecipazione, con gli Statuti di alcuni comuni italiani. Questo lavoro prende spunto dalla recente modifica
dello Statuto della città di Perugia, approvata dal Consiglio Comunale con delibera del 18 marzo 2013, nell'assenza
di qualsiasi processo di coinvolgimento della cittadinanza.
Così come è totalmente mancata una seria informazione dei cittadini, sia nel cor so della procedura di approvazione,
che è durata alcuni mesi, sia all'esito. Persino l'affissione del nuovo testo all'Albo Pretorio del Comune
per i tempi imposti dalla legge è stata ottenuta solo a seguito di una diffida presentata dal Laboratorio
IdeAzioni Civiche.
Con modalità chiuse al confronto ed impermeabili alla divulgazione è stato dunque modificato il testo fondamentale
del governo della nostra città, nella dir ezione di una strisciante riduzione degli strumenti della partecipazione
popolare: se ne limita l'accesso ponendo condizioni più restrittive all'esercizio dei relativi diritti,
scompare il referendum consultivo, il testo del nuovo statuto viene blindato rispetto a possibili iniziative di
cambiamento dal basso.
Il Laboratorio IdeAzioni Civiche si propone di avviare un dialogo cittadino sullo Statuto, perché
si possa acquisire insieme la consapevolezza che la partecipazione è un diritto, che altrove, anche in realtà a
noi vicine, viene rispettato ed attuato, e quindi pretendere, al più presto, analogo r ispetto.
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IdeAzioni Civiche è un laboratorio di cittadinanza, attivato nel novembre 2012 da un
gruppo di persone che, a Perugia, mettono a confronto esperienze e competenze allo scopo di costruire strumenti
e occasioni di partecipazione per l'insieme della comunità locale.
Il lavoro è iniziato dalla mappatura delle buone pratiche (talvolta conosciute solo da una cerchia ristretta)
che confermano l’esistenza di una quantità significativa di energia sociale e culturale, sprigionata da decine,
se non centinaia, di persone determinate a recuperare vivibilità e futuro per una città in profondo regresso.
A seguire sono stati individuati temi che il gruppo ha sentito come più urgenti: lo Statuto comunale e la qualità
del servizio nelle mense scolastiche.
Da qui sono stati elaborati appositi progetti d'intervento: la sottoscrizione di appelli e istanze da presentare
all'Amministrazione comunale con cui aprire confronti e vertenze per il miglioramento della qualità della convivenza
urbana nel suo insieme, partendo dai temi prescelti.
IdeAzioni Civiche si muove nel solco di varie esperienze di impegno culturale e politico maturate a Perugia
negli ultimi due decenni: il periodico Risonanze, il progetto di escursioni (in città e nel territorio) Camminare
fa bene alla democrazia, il sito internet di informazione La Tramontana (www.latramontanaperugia.
it).
Gruppo di lavoro "Cibo salute economia"
E' stato attivato dopo l'individuazione del tema "alimentazione" come nodo che intreccia le questioni
dell'ambiente, della partecipazione, della salute, dell'economia. La riflessione iniziale del gruppo è
stata irrobustita da un gruppo di genitori che cercavano un modo per sollecitare l'eliminazione delle stoviglie
di plastica dalle mense scolastiche. Da qui il primo progetto che ha elaborato un'istanza al Sindaco di Perugia:
ha raccolto in poche settimane oltre 800 firme tra la cittadinanza.
Gruppo di lavoro “Vivere la cittadinanza”
Il gruppo ha preso in esame lo Statuto del Comune di Perugia, e rilevandone le carenze e le reticenze
sul tema della partecipazione, ha cominciato un lavoro di confronto con gli statuti di altre città italiane:
questo quaderno, e la camminata civica organizzata per il XX Giugno, sono il frutto di tale lavoro, che vuol
aprire un dibattito tra cittadini e associazioni.

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Da alcuni anni, a Perugia, gruppi di cittadini ricordano i fatti del XX Giugno 1859
con una escursione sui luoghi in cui quei fatti si svolsero: è la ormai tradizionale Camminata
del XX Giugno.
Quest’anno, la Camminata del XX Giugno, per iniziativa del laboratorio IdeAzioni
civiche, assume un aspe tto particolare: quello di riflettere sulle forme attuali della
partecipazione popolare al governo della città visitando i luoghi in cui, nei secoli, si
è formata la grande tradizione democratica cittadina, dalla repubblica medievale al
Risorgimento, dalla Resistenza alle iniziative capitiniane.
E per legare il passato al presente, e alle possibilità del nostro futuro, abbiamo pensato
di unire alla visita ai luoghi storici della democrazia la lettura di alcuni articoli dello
Statuto del Comune di Perugia (2013), messo a confronto con i corrispondenti articoli
degli Statuti di alcune città italiane, sui temi delle forme della partecipazione: infatti,
il lavoro del laborato rio IdeAzioni civ iche è stato proprio quello di studiare alcuni
Statuti comunali, per vedere che, se a Perugia oggi la partecipazione è ridotta a livelli
minimi, in altre realtà comunali, vicine a noi, essa è ampiamente prevista e normata
in forme facili e aperte.
Riscoprire le tradizioni, dunque, può essere uno spiraglio verso un futuro possibile.
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1. Monumento al XX Giugno
Nel 1859, mentre nella pianura padana
i franco-piemontesi combattevano la potenza
austriaca garante del vecchio regime,
le città dello Stato pontificio
insorgevano: Bologna, le Romagne, Ancona,
le Marche. Anche Perugia volle
partecipare all’imponente movimento di
liberazione, e il 14 Giugno 1859 la città
insorgeva contro il dominio pontificio.
Il legato pontificio fu cacciato e si insediò
un Governo provvisorio, che si richiamava
ai fasti della antica repubblica
perugina del Due-Trecento. Ma subito il
governo pontificio inviò le sue truppe
mercenarie, che il 20 Giugno 1859 entrarono
in città dandosi allo sterminio e
al saccheggio.
COMUNE DI PERUGIA: Art. 4 - Città e Cittadinanza
1. La Città di Perugia opera per la concreta attuazione del diritto di cittadinanza esteso
alla variegata Comunità studentesca, imprenditoriale, lavoratrice, italiana e straniera
che è, nel rispetto dei doveri di cittadinanza, parte essenziale della Comunità Perugina
e fattore strategico per il suo sviluppo civile, sociale, culturale ed economico.
2. Per realizzare una compiuta azione di cittadinanza responsabile, il Comune di Perugia
promuove l’inserimento della Comunità Straniera nelle azioni istituzionali della
Città e della Comunità Perugina.
COMUNE DI FELTRE
Art. 3 - Esercizio delle competenze
1. Nell’esercizio delle competenze assegnate dalla legge e per il raggiungimento dei
fini statutari, il Comune assume la programmazione come metodo di intervento e la
partecipazione come strumento di espressione della volontà della comunità.
COMUNE DI CAPANNORI
Art.3 - Principi ispiratori dell’azione comunale
1. Il Comune di Capannori fonda la propria azione sui principi di libertà, di solidarietà,
di giustizia e di pace
indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico,
sociale e culturale che ne limitano la realizzazione. Opera al fine di conseguire il pieno
sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’orga7
nizzazione politica, economica, sociale e culturale del Comune e del Paese.
COMUNE DI MODENA
Articolo 4 - Principio della partecipazione
1. Il Comune riconosce il diritto delle persone, singole o associate, delle associazioni
titolari di interessi collettivi, come espressioni della comunità locale, a concorrere, nei
modi stabiliti dallo Statuto, all’indirizzo, allo svolgimento e al controllo delle attività
poste in essere dall’Amministrazione.
2. Il Comune assicura il diritto a partecipare alla formazione delle proprie scelte politico
amministrative, secondo i principi e nelle forme stabilite dallo Statuto.
3. Il Comune rende effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa, garantendo
l’accesso alle informazioni e agli atti detenuti dall’Ente e un’informazione
completa, accessibile e aggiornata sulle proprie attività e sui servizi pubblici locali.
COMUNE DI FUCECCHIO
Art. 5 – Metodologie e fini
1. Per il raggiungimento dei propri fini il Comune indirizza la propria azione:
b) alla promozione dello sviluppo economico e della massima occupazione, adottando
tutte le iniziative atte a coinvolgere la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali,
economiche e sindacali. A questo scopo il Comune:
- favorisce le forme associative e cooperative attraverso incentivazioni di carattere tecnico-
organizzativo o economico-finanziario;
- fornisce informazioni sui dati di cui è in possesso l’Amministrazione;
- favorisce la consultazione riguardante la formazione degli atti generali;
- riserva particolare attenzione alla cooperazione giovanile;
Art. 11 – Rapporti con i cittadini
1. Per garantire il rispetto del cittadino singolo o associato, il Comune ne favorisce la
partecipazione all’attività complessiva dell’Ente, ne assicura il concorso alle scelte secondo
le modalità e forme previste dagli istituti di partecipazione popolare.
COMUNE DI AREZZO
Art. 5 - Principi ispiratori
2. Richiamandosi ai principi che videro la comunità aretina partecipe del Risorgimento
nazionale e della Resistenza, il Comune riconosce e fa propri i valori di rispetto della
persona, promozione del lavoro, democrazia, libertà, eguaglianz a, gi ustizia sociale,
solidarietà, pace e non violenza sanciti dalla Costituzione repubblicana. Ritiene requisiti
indispensabili di una matura democrazia la partecipazione dei cittadini al governo
della propria comunità ed il riconoscimento del pluralismo delle forme di aggregazione
nelle finalità sociali, culturali e religiose.
8. Il Comune, operando n el quadro delle leggi regionali e naziona li, de gli atti dell’Unione
Europea e delle Nazioni Unite, concorre a garantire, nell’ambito della propria
sfera di autonomia:
d) la partecipazione civica dei giovani, anche minorenni, l’associazionismo, la crescita
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culturale, sociale e professionale;
Art. 7 - Compiti istituzionali e principio di sussidiarietà
2. Il Comune assume la politica di programmazione, coordinata con la Regione Toscana,
con la Provincia e gli altri enti territoriali, come metodo ordinatore della propria
attività. I programmi sono definiti con la partecipazione democratica dei singoli cittadini,
delle associazioni, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori.
COMUNE DI GROTTAMMARE
Art. 5 - Principi ispiratori e criteri dell’attività amministrativa del Comune
3. Il Comune riconosce il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali intermedie, degli
Enti, delle Associazioni e del mondo del cooperativismo, che esprimono interessi e
istanze di rilevanza collettiva, a partecipare alla formazione e alla attuazione delle sue
scelte e ne promuove e sostiene l’esercizio.
5. Il Comune di Grottammare esercita le sue funzioni secondo i principi della trasparenza
e garantendo la più ampia informazione sulle sue attività. In particolare esso garantisce
e valorizza il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli interessati,
degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, come espressioni della
comunità locale, di concorrere allo svolgimento e al controllo delle attività poste in
essere dall’amministrazione locale.
COMUNE DI PERUGIA: Art. 23 - Ambiti di partecipazione
1. Sono titolari dei diritti di partecipazione:
a) gli iscritti nelle liste elettorali del Comune;
b) i cittadini residenti nel Comune da almeno tre anni, che abbiano compiuto il diciottesimo
anno di età.
2. Apposito regolamento disciplina le modalità di esercizio dei diritti da parte dei soggetti
di cui al presente articolo.
COMUNE DI REGGIO EMILIA
Art. 59 - Libere forme associative e organismi di partecipazione
1. La titolarità dei diritti di partecipazione previsti dal presente capo è individuale oppure
in forma associata.
2. La titolarità individuale dei diritti di partecipazione spetta alle cittadine e ai cittadini,
alle straniere ed agli stranieri, ed alle/agli apolidi residenti nel Comune nonché ai non
residenti che nel Comune esercitino la propria attività prevalente di lavoro e di studio.
COMUNE DI FUCECCHIO
Tutte le norme in materia di partecipazione fanno riferimento a: “cittadini elettori del
Comune, cittadini dell’Unione Europea residenti e cittadini stranieri o apolidi regolar9
mente soggiornanti e residenti nel Comune e Associazioni”
COMUNE DI MODENA
Consultazioni (art. 12): aperte a “residenti, estese ad altre categorie di interessati o
limitate a frazioni della popolazione, in ragione dell’oggetto della consultazione”;
Istanze, petizioni e proposte (art. 11): diritto riconosciuto a “Tutti i residenti nel Comune
che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età”;
Referendum (art. 13): richiesto da e rivolto a “cittadini iscritti nelle liste elettorali
del Comune, ovvero residenti nel Comune da almeno 5 anni, legalmente soggiornanti”.
COMUNE DI AREZZO
Art. 10 - Diritto alla partecipazione
3. Sono considerati soggetti titolari dei diritti di partecipazione previsti nel presente
titolo dello statuto, salvo quanto diversamente disposto in relazione a specifici istituti,
i residenti nel comune, nonché tutti coloro che svolgono la loro prevalente attività di
lavoro, studio, servizio nell’ambito del comune, singoli o associati.
COMUNE DI NAPOLI e COMUNE DI FELTRE
I due Comuni hanno recentemente istituito percorsi di partecipazione permanente (v.
oltre), mediante organismi di consultazione della popolazione aperti a tutti i “cittadini”
o “residenti”, ivi compresi i migranti.
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2. Porta San Pietro e Porta San Girolamo
Da qui partì la prima Marcia della pace, il 24 settembre 1961, un grande corteo nonviolento
nato per iniziativa di Aldo
Capitini “a favore della pace e
della fratellanza dei popoli”, sul
modello delle grandi marce per la
pace e i diritti civili promosse da
Gandhi e da Martin Luther King.
Dalla zona del Frontone e del XX
Giugno, la Marcia scese per la via
di San Girolamo fino a Ponte San
Giovanni e da qui, attraverso Collestrada,
giunse ad Assisi: era il
percorso medievale dei pellegrini,
che Capitini volle ripercorrere
anche per ricollegarsi alla figura di San Francesco.
La Marcia sarà poi ripresa nel 1978 (decennale
della morte di Capitini), e ripetuta fino al
2011.
Fuori da Porta San Girolamo, sull’antico muro
civico, è collocata una lapide in ricordo di Dino
Frisullo (1952-2003), militante comunista e attivista
dei diritti dei migranti, e infine instancabile
sostenitore della causa curda.
COMUNE DI PERUGIA: Art. 7 - Beni comuni
1. Il Comune di Perugia condivide la piena e libera fruizione dei beni comuni, dall’acqua
all’aria all’ambiente, diritto generale di cittadini, orientando la sua azione al raggiungimento,
nelle varie modalità di fruizione pubblica dei servizi essenziali, delle
condizioni atte a garantire la vita e la salute delle persone e dell’ambiente per le generazioni
future.
2. Per tali finalità individua le azioni gestionali, tecniche ed amministrative strettamente
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correlate ed adeguate al costante aggiornamento della ricerca scientifica e delle conseguenti
innovazioni tecnologiche.
3. Gli obiettivi perseguiti a vantaggio della Comunità sono la prevenzione e la tutela
ambientale, la corretta gestione delle risorse, la sostenibilità sociale delle tariffe per il
costo dei servizi.
COMUNE DI NAPOLI
Art. 3 - Finalità
2. Il Comune di Napoli, anche al fine di tutelare le generazioni future, riconosce i beni
comuni in quanto funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali della persona nel suo
contesto ecologico e ne garantisce il pieno godimento nell’ambito delle competenze
Comunali.
COMUNE DI FUCECCHIO
Art. 9 – Tutela del territorio
1. Il Comune di Fucecchio considera i beni naturali, ambientali, paesaggistici, architettonici,
stor ici, artisti ci e demoetnoantropologici del pr oprio territorio patrimonio
dell’intera collettività.
COMUNE DI MODENA
Articolo 3 - Finalità
4. Il Comune sviluppa e consolida un’ampia rete di servizi pubblici educativi e sociali,
da gestire anche con i privati e con le associazioni di volontariato, favorendo la partecipazione
degli utenti e degli operatori alla gestione degli stessi.
3. S. Ercolano
La Chiesa di S. Ercolano fu voluta dalla repubblica
perugina alla fine del XIII secolo per celebrare
il vescovo Ercolano, defensor civitatis,
sul luogo in cui subì il martirio nel 547. La leggenda
vuole che, tentando di impedire a Totila,
re degli Ostrogoti, l’invasione della città, Ercolano
usò lo st r at agem ma di gettare dalle
mura un agnello (o un vitello) pieno di grano
e vettovaglie, per dare agli Ostrogoti l’impressione
c he i perugini avessero cibo in abbondanza
per sostenere ancora un lungo assedio.
Totila non si fece ing annare dal truc co e finì
con l’im possessarsi della città, catturò il v escovo
e, davanti alla Porta Marzia, lo scorticò
e lo de capitò. Il Comune medieval e lo scelse
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quale patrono e ne festeggiò la ricorrenza il 1 marzo: in tale occasione, in città si svolgevano
grandi feste e giochi, come il Corteo delle Sommissioni, in cui i Priori del
Comune ricevevano solennemente, nella chiesa di S. Ercolano, l’omaggio di tutte le
terre soggette a Perugia, oppure la Battaglia dei Sassi, grande sfida tra i rioni cittadini.
Con la sottomissione al dominio pontificio, la festa di S. Ercolano fu cancellata; attualmente
la sua data (1 marzo) è stata addirittura tolta dal calendario liturgico. Per
questo si dice che a Perugia non si celebri realmente nessun patrono, pur avendone
tre.
COMUNE DI PERUGIA: Art. 13 - Partecipazione politico – amministrativa
1. Il Comune favorisce la partecipazione popolare in ogni fase della propria attività
politico-amministrativa. Individua con apposito Regolamento gli strumenti della partecipazione,
anche mediante forme di consultazione, carte dei diritti, referendum ed
altre forme di proposta popolare valorizzando nel contempo il ruolo sociale delle organizzazioni
sindacali, dell’associazionismo e del volontariato nell’iniziativa popolare.
2. Il Comune, anche al fine di rendere effettive le forme di partecipazione di cui al
comma 1, garantisce l’informazione sulle sue attività e sui problemi della comunità,
mediante specifico ufficio stampa dotato di personale iscritto all’Ordine dei Giornalisti
con autonomia professionale.
COMUNE DI CAPANNORI
Art. 43 - Partecipazione popolare alla vita del comune
1. Il Comune valorizza tutte le libere forme associative e in particolare promuove organismi
di partecipazione popolare all’amministrazione locale, anche su base di località
o di frazione. A tal fine stabilisce gli elementi formali di riconoscimento dei gruppi associati,
sì da garantire forme di sostegno atte ad assicurare le condizioni materiali per
una effettiva partecipazione, secondo le modalità e i criteri previsti in un apposito regolamento.
Promuove altresì forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini
dell’Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.
3. Il Sindaco può promuovere riunioni dei cittadini, di enti, delle associazioni rappresentative
della realtà comunale e delle circoscrizioni per informarli sull’attività del
Comune e sugli obiettivi che l’Amministrazione intende perseguire in ordine ai più rilevanti
problemi della comunità, e per recepirne indicazioni. I cittadini possono altresì
essere consultati a livello comunale o subcomunale a mezzo di appositi questionari.
4. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.
Il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti del comune. In
caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l’azione o il ricorso,
salvo che l’ente costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall’elettore.
Le associazioni di protezione ambientale di cui all’art. 13 della legge 8 luglio
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1986, n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario
che sp ettin o al comune, conseguenti a danno ambientale. L’eventuale risarc imento
è liquidato in favore dell’ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in
favore o a carico dell’associazione.
(Questa ultima norma, pur dettata dall’art. 9, D.Lgs 267/2000, non figura nello statuto
perugino)
Art. 42 - Diritto di informazione
1. L’Amministrazione Comunale assicura il diritto dei cittadini, sia singoli che associati,
di accedere alle informazioni di cui l’Amministrazione stessa è in possesso.
2. L’esercizio di questo diritto è assicurato attraverso l’URP, il quale opererà in stretta
collaborazione con tutti gli altri uffici dell’Ente.
COMUNE DI AREZZO
Art. 10 - Diritto alla partecipazione
1. Il Comune favorisce e promuove l’effettiva partecipazione dei cittadini, singoli ed
associati, alla determinazione degli indirizzi generali, alla definizione dei programmi,
all’attuazione ed alla verifica delle attività inerenti lo sviluppo economico, civile, sociale
e culturale della comunità.
2. Il Comune assicura, attraverso le procedure previste dal presente statuto e dal regolamento,
le condizioni per instaurare idonee forme di dialogo e di collaborazione tra
gli organi di governo, la popolazione, le formazioni sociali, le organizzazioni sindacali
e di categoria, gli ordini ed i collegi professionali ed ogni altro ente rappresentativo
della società civile.
Art. 21 - Pubblicità degli atti e delle informazioni
1. Il Comune assicura la trasparenza e facilita il controllo circa l’imparzialità ed il buon
andamento dell’attività amministrativa.
3. Riconoscendo nell’informazione dell’opinione pubblica una condizione indispensabile
per lo sviluppo della vita democratica e per l’esercizio dei diritti di partecipazione,
il Comune favorisce la divulgazione dell’attività dei propri organi ed uffici, delle
aziende ed istituzioni da esso dipendenti, e dei soggetti, anche privati, concessionari
di servizi pubblici comunali, sia attivando propri canali di comunicazione, sia garantendo
accesso, collaborazione e supporto agli organi di informazione.
4. Per la diffusione delle informazioni relative al funzionamento dei servizi ed all’attivazione
di procedure di ampio interesse pubblico, il Comune organizza, anche avvalendosi
di apparecchiature telematiche distribuite nel territorio, servizi di informazione
destinati ai cittadini ed agli utenti.
COMUNE DI FUCECCHIO
Art. 20 - La partecipazione popolare - principi
1. Il Comune, oltre al diritto di partecipazione al procedimento di cui agli articoli che
precedono, valorizza le libere forme associative e promuove la partecipazione dei cittadini
alle attività dell’Amministrazione comunale, secondo quanto previsto negli ar14
ticoli seguenti.
2. Al fine di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alle attività dell’Amministrazione
comunale e di realizzare il controllo sociale su di essa, il Comune:
a) assicura la più ampia informazione circa l’attività comunale;
b) valorizza il contributo delle associazioni che operano nell’ambito comunale;
c) assicura la partecipazione dei cittadini singoli od associati all’azione amministrativa
del Comune, anche attraverso istanze, petizioni e proposte;
d) favorisce forme di consultazione diretta dei cittadini, nell’ambito del capoluogo e
dei centri e nuclei abitati.
COMUNE DI REGGIO EMILIA
Art. 73 - Diritti di informazione e di accesso
2. Il Comune garantisce la trasparenza dell’esercizio d’ogni forma dell’amministrazione
pubblica
e l’accesso di ogni cittadina e cittadino a conoscenze e servizi fondamentali.
3. Il Comune riconosce e garantisce nel suo territorio il diritto ad essere informati sulle
condizioni e sulla qualità dell’ambiente, sui rischi sanitari e sui rischi derivanti dall’esercizio
delle attività produttive o dall’esecuzione di opere pubbliche.
7. L’informazione dei cittadini deve essere chiara, esatta, completa e tempestiva previo
ricorso, ove occorra, ad adeguati mezzi di diffusione, fermi gli strumenti di pubblicità
previsti dalla legge e dal Regolamento di accesso agli atti amministrativi.
COMUNE DI GROTTAMMARE
Art. 29-Comunicazione istituzionale ed informazioni ai cittadini.
1. Il Comune garantisce il diritto all’informazione in relazione alla propria attività e a
tale scopo sviluppa adeguate forme di comunicazione istituzionale, anche per via telematica.
2. Il Comune favorisce e promuove lo sviluppo di iniziative e progetti per migliorare
la comunicazione istituzionale, coinvolgenti le altre Pubbliche Amministrazioni operanti
sul proprio territorio.
3. Gli strumenti di informazione e di comunicazione del Comune sono sviluppati, nel
rispetto della legislazione vigente
in materia, attraverso disposizioni
regolamentari e specifici atti di organizzazione.
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4. Porta Marzia e Rocca Paolina
La Porta Marzia (seconda metà del
III secolo a.C.) testimonia lo splend
ore della lucumon ia etru s ca di
Perugia. Ha l’aspetto di un arco di
a ccoglienza e benvenuto: qui infatti
giungeva la vi a di Roma.
Venne inglobata nel 1540 nella mura
tu r a esterna della R occa Paolina.
Entrand o, si percorre l’antica via
Bagliona, che nel XVI secolo portava
al palazzo rinascimentale dei
Baglioni, che signoreggia vano l a
città se nza però toglierle la su a
struttura repubblicana: il papa Paolo III volle sottomettere la “riottosa città” e soffocò
duramente la rivolta del 1540 inviando il proprio figlio Pierluigi Farnese ad occuparla.
Quindi ordinò la distruzione del quartiere dei Baglioni e sopra di esso fece costruire
una possente Fortezza, che non aveva il compito di difendere la città da nemici
esterni, ma di difendere il governo pontificio dai Perugini, tanto che due cannoni vennero
posti sui contrafforti rivolti al Corso e alla via Riaria (oggi Baglioni). Sorse così
l’invisa fortezza, odiata dai Perugini al punto che in occasione di ogni ribellione (dalla
fine del Settecento alla seconda metà dell’Ottocento) essi si adoperarono per distruggerla,
tanto che oggi ne rimangono solo i sotterranei.
COMUNE DI PERUGIA: ART. 14 - Partecipazione al procedimento e diritto di
accesso
1. Il Comune, c on apposito regolamento, adegua l’organizzazione degli uffici e del
personale ai principi stabiliti dalle leggi dello Stato in materia di procedimento e di diritto
di accesso.
4. Il Comune garantisce, secondo le modalità di cui al successivo comma 6, ad ogni
cittadino l’accesso agli atti amministrativi ed alle informazioni - ad eccezione di quelli
che esplicite disposizioni di legge dichiarano riservati o sottoposti ai limiti di divulgazione
- e la possibilità di presentare documenti e memorie scritte contenenti osservazioni
e proposte.
6. Il Comune istituisce apposito ufficio per rendere effettivo l’esercizio del diritto di
accesso e di informazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento e nel rispetto
del corretto uso delle moderne tecnologie finalizzate alla raccolta ed al trattamento
delle informazioni. Il diritto di accesso alla documentazione amministrativa è esteso
alle Aziende speciali, ai Gestori di pubblici servizi, ad Enti ed Aziende a vario titolo
partecipate dal Comune nonché alle autorità di garanzia e vigilanza, secondo i rispettivi
regolamenti.
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COMUNE DI CAPANNORI
Art. 40 - Pubblicità degli atti amministrativi
1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli che, in relazione alle
varie esigenze da salvaguardare, sono coperti da segreto, per espressa indicazione di
legge, o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne
vieti l’esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento qualora la loro
diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o
delle imprese.
3. I cittadini possono consultare l’Archivio di deposito e l’Archivio storico comunale,
secondo termini e modalità prestabilite nel pieno rispetto della legge.
4. Presso la Biblioteca e l’URP debbono essere tenute a disposizione dei cittadini lo
Statuto e la raccolta della Gazzetta ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana e dei regolamenti comunali.
Art. 41 - Accesso ai documenti amministrativi
1. Al fine di assicurare trasparenza e imparzialità dell’attività amministrativa è riconosciuto
a chiunque abbia titolo o interesse, il diritto di accesso ai documenti amministrativi
e alle informazioni di cui l’amministrazione sia in possesso.
2. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta al Sindaco. Il regolamento individua
modi e limiti all’esercizio del diritto di accesso, nonché le categorie di documenti, formati
o rientranti nella disponibilità dell’ente, sottratti all’accesso per le esigenze di cui
al 2° comma dell’art.24 della legge 241/90, fermo restando quanto previsto dalla L.
675/1996 e seguenti.
3. L’accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta la facoltà di
esaminarlo e di estrarne copia nei modi e con i limiti indicati dalla L. 241/90.
COMUNE DI FUCECCHIO
Art. 18 - Diritto di partecipazione al procedimento
1. Coloro che sono portatori di interessi pubblici o privati hanno facoltà di intervenire
nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal medesimo.
2. In conformità alle vigenti disposizioni di legge il Comune, gli enti e le aziende dipendenti
sono tenuti a comunicare l’avvio del procedimento, l’oggetto, il responsabile
dello stesso, i tempi per l’assunzione del provvedimento e le modalità di accesso agli
atti a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti
diretti e a coloro che per legge debbono intervenirvi.
3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del
procedimento e di presentare memorie e documenti che l’Amministrazione ha l’obbligo
di esaminare, qualora siano pertinenti all’oggetto del procedimento. (Principio sancito
dalla L. 241/1990)
Art. 19 - Esercizio del diritto di accesso
1. Al cittadino è garantito il diritto di accesso per tutti gli atti dell’amministrazione,
delle aziende, delle istituzioni e dei soggetti privati che gestiscono servizi pubblici.
2. Il diritto di accesso è disciplinato dalla legge e deve essere esercitato in conformità
ad essa. In particolare, sono sottratti al diritto di accesso quegli atti che disposizioni
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legislative dichiarano riservati o sottoposti ai limiti di divulgazione e quelli individuati
dal Sindaco con temporanea e motivata dichiarazione in quanto la loro diffusione possa
pregiudicare il diritto alla riservatezza dei soggetti interessati.
3. Le modalità di accesso agli atti amministrativi sono disciplinati da apposito Regolamento
e nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento per il trattamento dei
dati personali.
COMUNE DI MODENA
Art. 16 - La partecipazione ai procediment i per la formazione di atti amministrativi
puntuali
1. Il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti
per la for maz io ne di atti amministrat iv i puntuali, secondo le disposizioni di
legge.
2 Fermo restando quanto previsto dal comma 1, e sempre che non sussistano ragioni
di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità nella procedura, i destinatari
e gli interessati hanno diritto a:
a) essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti rilevanti ai fini dell’emanazione
dell’atto;
b) assistere alle ispezioni e agli accertamenti volti a verificare fatti rilevanti agli stessi
fini.
Art. 17 - La partecipazione ai procedimenti per la formazione di atti amministrativi
generali
1. Il Comune assicura la partecipazione degli interessati e dei cittadini ai procedimenti
per la formazione di atti amministrativi generali, secondo le disposizioni di legge e relativi
regolamenti.
2 Gli atti amministrativi generali, ad esclusione di quelli regolamentari, sono motivati
con l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato
la decisione, in rapporto alle risultanze istruttorie ivi comprese quelle derivanti
dalla partecipazione.
COMUNE DI NAPOLI
Art. 23 - Visione e acquisizione degli atti da parte dei cittadini
1. E’ istituito, presso il Comune e presso ciascuna Municipalità, l’Ufficio per la visione
e acquisizione da parte dei cittadini dei provvedimenti e degli atti dell’Amministrazione.
2. All’ufficio per la visione e acquisizione è data notizia di tutti gli atti degli Organi
deliberativi dell’Ente.
3. L’ufficio acquisisce altresì copia dell’albo dei fornitori, dell’elenco delle ditte e dei
professionisti di fiducia del Comune. Presso l’ufficio per la visione é istituita l’anagrafe
informatizzata degli appalti di opere pubbliche, delle concessioni di opera pubblica e
delle forniture. In tale anagrafe dovranno essere censiti, per ciascun appalto, concessione
o fornitura, i dati relativi a modalità di affidamento, ditte invitate, aggiudicatario
ed ogni altro elemento significativo in ordine al procedimento di conclusione e all’ese18
cuzione delle convenzioni.
4. I cittadini hanno diritto di ottenere, entro il termine di 30 giorni, e con il solo pagamento
delle spese, copia integrale di tutti i provvedimenti adottati dal Comune e dalle
Municipalità.
COMUNE DI GROTTAMMARE
Art. 27-Partecipazione ai procedimenti amministrativi.
1. Il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e dei soggetti comunque interessati,
secondo i principi stabiliti dalla legge e nel rispetto delle disposizioni del presente
Statuto, ai procedimenti amministrativi.
2. Nei procedimenti amministrativi, attivati sia da istanza di parte sia d’ufficio, il soggetto
destinatario del provvedimento finale può prendere parte al procedimento mediante
presentazione di memorie e rapporti. Egli ha altresì diritto ad essere ascoltato
dal responsabile del procedimento stesso su fatti e temi rilevanti ai fini dell’adozione
del provvedimento finale, nonché ad assistere ad accertamenti ed ispezioni condotti
in sede di istruttoria procedimentale.
3. Quando ricorrano oggettive ragioni di somma urgenza il Comune deve comunque
assicurare agli interessati la possibilità di partecipare al procedimento amministrativo
mediante la presentazione di memorie sintetiche od osservazioni.
4. Il Comune assicura la partecipazione dei cittadini ai processi di pianificazione e programmazione
secondo i principi del giusto procedimento.
Art. 28 - Pubblicità ed accesso agli atti
1. Tutti gli atti ed i documenti amministrativi del Comune di Grottammare sono pubblici,
ad eccezione di quelli riservati in tutto o in parte per espressa disposizione di
legge o di regolamento.
5. Viale Indipendenza
In questo palazzetto, al momento della liberazione, si insediò la Camera del Lavoro
di Perugia, allora il sindacato unico (Cgil) dei lavoratori. E sul viale, per decenni,
sono passati i cortei delle lotte sindacali, e ogni Primo maggio sfilava il corteo di festa
con i carri allegorici allestiti dai
lavoratori delle varie aziende cittadine,
a cominciare dagli operai
della Perugina.
Nel salone della Camera del Lavoro,
a neanche un mese dalla liberazione
della città, il 17 luglio
1944, Aldo Capitini apriva la
prima seduta del Centro di orientamento
sociale (Cos), una libera
assemblea in cui i cittadini intervenivano
su tutte le questioni ri19
guardanti la loro città. I Cos diventarono il centro della discussione e della elaborazione
di idee per la vita cittadina e si diffusero rapidamente nei cinque rioni perugini,
e poi in molte altre realtà della regione e del Paese.
COMUNE DI PERUGIA: Art. 16 - Associazioni
1. Il Comune valorizza le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato
e promuove organismi di partecipazione popolare che garantiscano il perseguimento
di finalità culturali, sociali, turistiche e sportive, che si ispirino a criteri di democraticità
e trasparenza, e che non perseguano scopi di lucro.
2. Apposito regolamento determina la verifica dei requisiti e i criteri mediante i quali
ad esse sarà consentito l’uso di sedi e di locali dell’Amministrazione Comunale, e definisce
le modalità di registrazione e la verifica dei requisiti. Esso regola, altresì, la costituzi
one di un Forum del le Associazioni, quale strumen to di confronto tra
l’Amministrazione e la cittadinanza attiva.
3. Ferma restando la disciplina contrattuale per l’affidamento dei pubblici servizi, il
Comune può stipulare con le associazioni convenzioni, purché il loro oggetto non costituisca
prevalente impegno per le associazioni convenzionate.
COMUNE DI CAPANNORI
Art. 45 - Associazioni, diritti, tutela
2. Le associazioni di volontariato usufruiranno di particolari agevolazioni e saranno
pri oritariamente considerate dall’Amministrazione Comunale nel quadro di progetti
che comportino una collaborazione attiva da parte delle medesime.
3. Le associazioni e le altre libere forme associative previste ai commi 1 e 2, saranno
consultate direttamente o a mezzo di istituzione di organismi rappresentativi o apposite
consulte, nelle specifiche materie riflettenti la loro finalità o scopi sociali in occasione
della elaborazione dei programmi amministrativi relativi o di fronte a scelte rilevanti,
negli specifici settori, con particolare riferimento a quelli ambientale, cultural e e di
volontariato. Da parte dell’Amministrazione Comunale:
- potranno ottenere il patrocinio del Comune per le manifestazioni o le attività dalle
stesse organizzate.
- potranno accedere alla struttura ed ai beni e servizi comunali secondo le modalità
previste dagli appositi regolamenti.
- potranno adire il difensore civico.
- potranno concorrere alla gestione di servizi di interesse generale, qualora vi sia coincidenza
con le finalità e gli scopi dell’Asso ciazione. In tali casi l’Amministrazione
Comunale provvederà ad affidare il servizio mediante apposita convenzione, qualora
ciò non sia precluso da norme speciali;
- potranno ottenere contributi con le modalità previste dall’apposito regolamento.
20
COMUNE DI REGGIO EMILIA
Art. 59 - Libere forme associative e organismi di partecipazione
3. Nell’ambito dei principi fissati dalla legge il Comune valorizza e favorisce le libere
forme associative e promuove, in coordinamento con le Circoscrizioni, la costituzione
di organismi di partecipazione senza scopo di lucro, che perseguono interessi collettivi,
finalità sociali, culturali, sportive e ambientali, riconoscendoli quali interlocutori nelle
scelte programmatiche e nella loro concreta attuazione.
4. Favorisce in particolare, secondo le modalità fissate dal regolamento, la costituzione
di consulte quale espressione delle esigenze e degli interessi delle organizzazioni e dei
gruppi portatori degli interessi diffusi, da sentire in vista dell’adozione di provvedimenti
di rilevante rilievo sociale, economico ed ambientale.
5. Il Regolamento di Partecipazione popolare disciplina l’Istituzione di un elenco dove
vengono iscritti senza formalità le associazioni e gli organismi previsti al primo comma
e determina, altresì, i requisiti per l’iscrizione.
6. Alle associazioni, ai Comitati e agli organismi iscritti compete, tenuto conto della
rappresentatività e secondo le modalità fissate dal Regolamento di Partecipazione popolare:
a) diritto di informazione sulle materie di competenza, con snellimento delle procedure
di conoscenza ed estrazione di copie degli atti;
b) possibilità di consultazione sulle medesime materie attraverso convocazione di assemblee,
invio di questionari, partecipazione a sedute delle Commissioni consiliari;
c) accesso ai contributi economici del Comune secondo le modalità fissate dal Regolamento
di accesso ai contributi economici;
d) possibilità di concessione in uso di locali e terreni del Comune, previa apposita convenzione;
e) motivazione, da parte dell’Amministrazione, del diniego di valutazione dei suggerimenti
formulati all’esito delle consultazioni.
COMUNE DI MODENA
Art. 9 - Forme associative
2. Il Comune riconosce alle forme associative di cui al comma 1 il diritto a partecipare
alla formazione delle proprie scelte politico amministrative e la possibilità di affidare
alle medesime compiti di pubblico interesse.
Art. 10 - Consulte
1 Per facilitare l’aggregazione di interessi diffusi o per favorire l’autonoma espressione
di richieste o esigenze delle formazioni sociali nelle competenti sedi istituzionali, il
Comune promuove la costituzione tra le forme associative di consulte per aree di attività
o di interesse.
2 Un apposito regolamento disciplina la composizione, l’articolazione per settori di
attività e di interesse delle consulte, in modo da assicurarne la rappresentatività, la trasparenza
e la concreta funzionalità.
(Regolamento approvato con Del. C.C. n. 128/1996)
21
3 Le consulte partecipano alla formazione delle scelte politico amministrative del Comune.
Il regolamento dovrà prevedere i casi in cui tale consultazione è obbligatoria e
le modalità di svolgimento dell a medesim a. Possono presentare istanze, petizioni e
proposte ai sensi dell’art. 11 nonché partecipare alle consultazioni disciplinate dall’art.
12.
COMUNE DI FUCECCHIO
Art. 23 - Consultazione e consulte
3 . Possono essere costituite, con deliberazione consiliare, ap posite Consulte. Dette
Consulte sono organismi di partecipazione nei quali sono rappresentate le libere Associazioni,
le organizzazioni del volontariato, le categorie sociali, professionali ed Enti,
suddivisi per settori di interesse perseguito all’atto della loro istituzione. Le Consulte
esercitano funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio e della Giunta
relativamente alla fase di pr edisposizione dei provvedimenti a c arattere generale. Il
Consiglio, all’atto della istituzione, ne specifica la composizione e le competenze.
COMUNE DI FELTRE
Art. 32 - Valorizzazione del libero associazionismo
1. Il Comune valorizza le libere forme associative, nel rispetto dei principi di efficienza
ed efficacia dell’azione, al fine di garantire il concorso della comunità all’attività
comunale. Il Comune agevola le associazioni con contributi finanziari, con disponibilità
di strutture o negli altri modi consentiti.
4. La consultazione delle associazioni può essere richiesta dal Sindaco, dal Consiglio
o dalle commissioni consiliari. Degli esiti delle consultazioni viene redatto apposito
verbale.
COMUNE DI NAPOLI
Art. 11 - Associazioni, consulta e organizzazioni di Volontariato
1. Il Comune di Napoli valorizza e promuove le libere forme associative come sedi di
sviluppo della personalità dei singoli e strumento di partecipazione all’amministrazione
locale.
2. A tal fine il Comune costituisce appositi organismi di partecipazione per settori organici
di intervento, con funzioni consultive e propositive dei competenti organi dell’Amministrazione
di cui è istituito apposito albo.
COMUNE DI AREZZO
Art. 11 - Valorizzazione delle associazioni
1. Nel rispetto della reciproca autonomia, il Comune valorizza le libere forme associative,
le organizzazioni di volontariato e gli enti morali, che detengono una effettiva
rappresentanza di interessi generali o diffusi ed operano senza scopo di lucro.
2. Il Comune riconosce il valore sociale dei soggetti di cui al comma 1, ne favorisce
l’attività e la partecipazione all’amministrazione locale attraverso:
a) procedure di consultazione su materie di specifico interesse;
22
b) tempestivo esame delle proposte;
c) interventi di sostegno.
3. Nei limiti delle disponibilità finanziarie, il regolamento stabilisce criteri e modalità
per l’erogazione alle forme associative di contributi, agevolazioni e risorse.
Art. 12 - Organismi di partecipazione
1. Il Comune promuove, quali organi di partecipazione al governo della comunità, consulte
di associazioni e comitati di gestione sociale a dimensione comunale.
2. Gli organismi di cui al comma 1, nel rispetto dei diritti di autonoma iniziativa delle
associazioni e dei singoli cittadini, sono finalizzati a conferire sistematicità e continuità
al rapporto di collaborazione tra la popolazione, le sue formazioni rappresentative e
gli organi di governo locale.
6. Via Grecchi
La via è dedicata a Mario Grecchi (1926-1944),
giovanissimo allievo del Collegio Militare di Milano.
Date le sue capacità venne eletto comandante
di una brigata di liberazione, la Brigata
Leoni, che operava tra Bettona e Castelleone, da
cui il nome della squadra. Al culmine di un’operazione
sanguinosa, fu catturato da un battaglione
tedesco, uccise un comandante che gli intimava di
arrendersi e fu condannato a morte. Fu costretto
a subire delle trasfusioni di sangue per restare in
vita fino all’indomani mattina, il 17 marzo 1944,
quando venne portato al Poligono di tiro di Perugia
e fucilato con buona parte dei componenti la
sua brigata. Questa fu la sua ultima lettera:
“Mamma, papà, fratelli, vi lascio terribilmente addolorato
per non avervi potuto rivedere. Perdonatemi
se vi ho procurato qualche dispiacere. Vi ho
sempre voluto tanto bene. Perdonate quest’ultimo male e inviatemi la vostra Santa benedizione.
Muoio con la sicurezza di non aver fatto mai male a nessuno. Pregate per
me. Per sempre vostro, Mario”.
COMUNE DI PERUGIA: Art. 17 - Audizioni e Consultazioni
1. Il Consiglio, le sue Commissioni e la Giunta possono promuovere audizioni, onde
acquisire elementi utili all’esercizio delle funzioni istituzionali.
2. L’Amministrazione Comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo
di acquisire pareri e proposte in merito alla attività amministrativa.
23
Art. 17 del Regolamento sulla partecipazione: Iniziativa delle consultazioni popolari
1. Al fine di conoscere gli orientamenti della popolazione o di determinate categorie
di persone, il Comune può promuovere, ai sensi dell’art. 17 dello Statuto, forme di
consultazione popolare. La consultazione deve riguardare, in ogni caso, temi specifici
di esclusiva competenza locale.
2. La consultazione può essere promossa, con il voto favorevole della maggioranza
dei propri componenti, dal Consiglio comunale o dalla Giunta, nell’ambito delle rispettive
competenze. Se l’oggetto della consultazione è riferibile all’intero territorio
comunale, l’iniziativa di promuovere la consultazione popolare può essere esercitata
anche da non meno di tre Consigli di Circoscrizione.
3. La consultazione non può avere luogo nel periodo in cui sono in corso gli adempimenti
previsti dalla legge per le consultazioni elettorali o quando in ambito comunale
sia già stato indetto uno dei referendum previsti dallo Statuto.
COMUNE DI CAPANNORI
Art. 43 - Partecipazione popolare alla vita del comune
2. Al fine di rendere effettiva la partecipazione popolare alla formazione delle linee
programmatiche e all’attività amministrativa, il Comune può esperire consultazioni
con i cittadini, gli enti, le associazioni, le organizzazioni di volontariato e le organizzazioni
sindacali e le altre formazioni sociali, con le modalità previste dal regolamento.
Art. 47 - Consultazione popolare
1. Il Comune riconosce come istituto di partecipazione la consultazione dei cittadini,
delle organizzazioni sindacali, di categoria e imprenditoriali e delle altre forme associative
riconosciute e presenti sul territorio.
2. La consultazione è rivolta a conoscere gli intendimenti e le volontà dei soggetti di
cui sopra nei confronti degli indirizzi politico-amministrativi da perseguire nello svolgimento
di una funzione o nella gestione di un servizio o acquisto e/o utilizzo di un
bene pubblico.
3. La consultazione deve essere effettuata prima della deliberazione di atti concernenti
le seguenti materie:
- modifica territoriale delle Circoscrizioni;
- Piano Regolatore Generale - Piano Strutturale - Regolamento urbanistico - Programma
Integrato di interventi;
- Piani Generali del commercio, dell’agricoltura, delle attività produttive;
- Bilancio di previsione e piano triennale;
- Modifiche allo Statuto.
La consultazione può inoltre essere indetta in ogni altro caso, ma sempre su materia di
esclusiva competenza dell’Ente locale, ove lo richieda il Consiglio comunale previa
delibera approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. Anche un Consiglio di
Circoscrizione, previa delibera approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti,
può indire consultazioni su materie di esclusiva competenza territoriale della Circo24
scrizione.
4. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali,
provinciali, comunali e circoscrizionali.
5. Il Consiglio Comunale o il Consiglio di Circoscrizione dovrà indicare nella motivazione
della delibera quanto emerso a seguito della consultazione popolare
COMUNE DI FUCECCHIO
Art. 23 - Consultazione e consulte
1. Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori
dipendenti e dei lavoratori autonomi, le organizzazioni della cooperazione e
le altre organizzazioni economiche, sociali professionali ed imprenditoriali, direttamente
od indirettamente interessati e gli organismi di cui al precedente articolo 22 (Associazioni).
2. La consultazione è obbligatoria in occasione dell’approvazione del bilancio, del
Piano Regolatore Generale, dei piani commerciali.
COMUNE DI MODENA
Art. 12 - Consultazione popolare
1 Un apposito regolamento disciplina e garantisce forme di consultazione dei residenti,
estese ad altre categorie di interessati o limitate a frazioni della popolazione, in ragione
dell’oggetto della consultazione. La consultazione può, tra l’altro, avvenire attraverso
assemblee, questionari, mezzi informatici o telematici e sondaggi d’opinione.
2 La consultazione può essere promossa dalla Giunta comunale, da 1/3 dei componenti
il Consiglio comunale, da almeno 2 Consigli di circoscrizione con votazione a maggioranza
assoluta dei propri componenti.
3 Il Consiglio comunale è tenuto ad esaminare le risultanze della consultazione di cui
ai commi 1 e 2, in apposita e pubblica seduta, entro 30 giorni dalla loro formale acquisizione.
COMUNE DI REGGIO EMILIA
Art. 62 - Istruttoria pubblica
1. L’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo di formazione
di atti normativi o amministrativi di carattere generale può essere preceduta
da istruttoria pubblica.
2. L’istruttoria pubblica è indetta dal Consiglio comunale. Il potere di proposta, previsto
agli articoli 20 settimo comma e 63, è esercitato da almeno 500 elettrici e/o elettori.
3. L’istruttoria si svolge in forma di pubblico contraddittorio cui hanno diritto di partecipare,
oltre alla Giunta ed ai gruppi consiliari, gli organismi associativi e di partecipazione
di cui all’articolo 59. Partecipa all’istruttoria la/il responsabile del
procedimento.
4. La motivazione del provvedimento amministrativo, nei casi previsti dalla legge,
tiene conto delle risultanze dell’istruttoria.
25
COMUNE DI FELTRE
Art. 33 - Organismi di partecipazione
1. Il Comune, al fine di farsi interprete di interessi settoriali, promuove organismi di
partecipazione denominati consulte, individuate per materia e per aggregazioni di interessi,
con particolare riferimento alle organizzazioni produttive di categoria e sindacali.
2. Alla istituzione della consulta provvede il Consiglio comunale, determinandone la
composizione, l’attività, le competenze, la durata e le modalità di rapporto con il Comune.
3. Con apposito regolamento sono altresì istituiti comitati di partecipazione operanti
nei quartieri e nelle frazioni. I membri dei comitati sono designati nel corso di assemblee
popolari, con elezione diretta, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
4.I comitati di partecipazione rappresentano le esigenze dei quartieri e delle frazioni,
esprimono pareri e proposte in ordine alla gestione dei beni, dei servizi e di tutte le
istituzioni comunali esistenti ed operanti per il quartiere e per le frazioni.
Art. 34 - Assemblee della popolazione
1. Allo scopo di agevolare il processo partecipativo e per ragioni di consultazione il
Comune può convocare assemblee della popolazione.
2. La convocazione avviene da parte del Sindaco o del Consiglio comunale, da parte
del Comitato di partecipazione o su domanda dei cittadini.
Il regolamento determina le altre modalità di convocazione e svolgimento e stabilisce
i casi in cui la consultazione è obbligatoria.
(Con Del. C.C. del 26/03/2013 il Comune di Feltre ha approvato il Regolamento della
“Casa dei Beni Comuni”, che prevede Laboratori di cittadinanza aperti a tutti i singoli
e le associazioni, il Forum dei Laboratori, Assemblee tematiche, frazionali e di
quartiere, avviando un processo di consultazione e partecipazione permanente della
cittadinanza al governo dell’ente per le decisioni riguardanti i “beni comuni”)
COMUNE DI NAPOLI
Art. 19 - Consultazione popolare
1 Il Comune e le Municipalità possono consultare la popolazione su questioni di particolare
rilevanza, rispettivamente di interesse comunale e delle Municipalità secondo
le modalità e con gli effetti stabiliti dal regolamento.
(Con Del. C.C. n. 8 del 18/04/2012 il Comune di Napoli ha istituito con apposito Regolamento
il “Laboratorio Napoli per una prima costituente dei beni comuni”, che
prevede 6 Consulte tematiche, tra cui spicca quella per il Bilancio Partecipato, e
un’Assemblea, convocata ogni 180 giorni dal Sindaco. Si dà così il via ad un sistema
di organismi di partecipazione permanente e di espressione della cittadinanza attiva,
sull’enunciato che “è obiettivo dell’Amministrazione creare un percorso di democrazia
partecipativa, attraverso strumenti condivisi e accessibili, che siano in grado di veicolare
le istanze dei diversi soggetti che possono concorrere alla definizione delle
politiche locali, affinché con il loro contributo l’Amministrazione possa implementare
la propria agenda politica e sociale”)
26
COMUNE DI GROTTAMMARE
ART. 24 - Organismi di partecipazione dei cittadini.
1. Il Comune favorisce la partecipazione democratica di tutti i cittadini alle attività di
promozione dello sviluppo civile, sociale ed economico della comunità, all’esercizio
delle relative funzioni ed alla formazione ed attuazione dei propri programmi.
2. Ai fini di cui al comma precedente l’Amministrazione comunale promuove:
a) organismi di partecipazione dei cittadini all’amministrazione locale, anche su base
di consulte di quartiere e di frazione;
b) il collegamento dei propri organi con le strutture di partecipazione di quartiere o di
frazione;
c) le assemblee di quartiere e di zona sulle principali questioni sottoposte all’esame
degli organi comunali;
d) lo svolgimento di riunioni e di assemblee, mettendo gratuitamente a disposizione
dei cittadini, gruppi ed organismi sociali che ne facciano richiesta, strutture o spazi
idonei.
COMUNE DI AREZZO
Art. 12 - Organismi di partecipazione
1. Il Comune promuove, quali organi di partecipazione al governo della comunità, consulte
di associazioni e comitati di gestione sociale a dimensione comunale.
2. Gli organismi di cui al comma 1, nel rispetto dei diritti di autonoma iniziativa delle
associazioni e dei singoli cittadini, sono finalizzati a conferire sistematicità e continuità
al rapporto di collaborazione tra la popolazione, le sue formazioni rappresentative e
gli organi di governo locale.
Art. 13 - Consultazioni
1. Gli organi di governo del Comune promuovono, di loro iniziativa o su richiesta
degli organismi di cui all’articolo 12, consultazioni preventive di determinate categorie
di popolazione e delle rispettive formazioni associative su programmi, iniziative o proposte
che rivestono per le medesime diretto e rilevante interesse.
2. La consultazione ha lo scopo di conoscere l’orientamento dei soggetti interpellati.
Può essere effettuata mediante l’indizione di incontri ed assemblee, la distribuzione di
questionari, l’organizzazione di inchieste sociologiche o demoscopiche, lo svolgimento
di sondaggi d’opinione.
3. Il ricorso ai diversi metodi di indagine è effettuato garantendo la chiarezza delle materie
oggetto della consultazione, la trasparenza delle tecniche utilizzate, l’adeguata
pubblicizzazione dei risultati finali. L’esito dell’avvenuta consultazione viene riportato
nel testo dell’atto con il quale il Comune assume le determinazioni finali.
27
7. Via Bonazzi
La via è dedicata a Luigi Bonazzi (Perugia, 1811 –
1879): Autore de La Storia di Perugia dalle origini al
1860, patriota e democratico, cominciò dapprima studiando
medicina, insegnandola pure nelle facoltà di
Ascoli e Perugia; successivamente iniziò a interessarsi
alla recitazione ed al teatro più in generale esordendo
come attore nel 1843. Il suo ruolo in scena era diviso
tra il generico e il caratterista, anche se divenne celebre
più per la sua attività di critico e studioso di fatti storici,
come dimostra la sua opera principale, la Storia di Perugia.
La sua linea interpretativa della storia perugina,
tesa ad identificare i momenti più alti nei periodi in cui
è prevalso lo spirito democratico e libertario del suo popolo,
come la repubblica medievale governata “a popolo
e libertà”, discende dalla lezione del grande giacobino settecentesco Annibale
Mariotti, ed è stata poi seguita da grandi interpreti della nostra città come Aldo Capitini,
Walter Binni, Raffaele Rossi.
ART.18 (Istanze e petizioni)
1. Chiunque, in forma singola o associata, può rivolgere al Sindaco sia istanze che petizioni
per chiedere informazioni o sollecitare interventi specifici attinenti ad interessi
di competenza comunale.
2. La risposta alle istanze ed alle petizioni è fornita ai richiedenti entro i termini e nel
rispetto della legge 241/90 e del regolamento attuativo.
REGOLAMENTO:
Art. 2 (Istanze)
1. Le istanze, di cui all’art. 18 dello Statuto, sono volte a sollecitare l’intervento dell’Amministrazione
comunale in determinate materie e concernono questioni di carattere
specifico e particolare, pur non
essendo necessariamente dirette ad ottenere un provvedimento amministrativo determinato.
Art. 3 (Modalità di presentazione)
1. Le istanze vanno indirizzate al Sindaco.
2. Sono sottoscritte, senza formalità di autenticazione, dal presentatore o dai presentatori,
che dovranno essere comunque identificati.
Art. 4 (Esito e comunicazioni)
1. Il Sindaco provvede direttamente sulle istanze tramite gli Uffici e Servizi comunali
competenti.
2. Un funzionario appositamente incaricato dal Segretario Generale assume la responsabilità
dei procedimenti relativi alle istanze.
28
3. In esito all’istanza, nel termine di 60 giorni dalla presentazione, viene data risposta
scritta.
Art. 5 (Petizioni)
1. Le petizioni sono intese a sollecitare l’intervento dell’Amministrazione comunale
per la migliore tutela di interessi collettivi o diffusi in materie determinate o per questioni
specifiche e particolari. La loro presentazione è soggetta alle formalità previste
negli articoli seguenti.
2. Esse vengono esaminate dalla Giunta o dal Consiglio, secondo la rispettiva competenza.
Art. 6 (Numero minimo di firme e promotori)
1. Le petizioni devono essere sottoscritte dai soggetti di cui all’art. 23 dello Statuto.
2. E’ richiesto un numero minimo di duecento sottoscrizioni.
Art. 8 (Autenticazione delle firme)
1. Le firme dei sottoscrittori della petizione devono essere autenticate.
COMUNE DI CAPANNORI
ART. 44 - ISTANZE PETIZIONI E PROPOSTE
1. I cittadini singoli o associati, nonché le Circoscrizioni, hanno facoltà di presentare
al Sindaco istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per una migliore
tutela di interessi collettivi locali o per migliorare i servizi.
2. L’istanza è richiesta di impulso procedimentale diretta agli organi di governo locale
al fine di avviare un procedimento amministrativo o di adottare provvedimenti esecutivi
di altri provvedimenti rimasti inattuati.
3. La petizione è la richiesta con cui i proponenti sottopongono agli organi di governo
comuni necessità ovvero richiedono che si provveda in merito a situazioni di interesse
generale. Tale richiesta deve essere sottoscritta da almeno 20 cittadini o da un’associazione
di cui all’art. 45 del presente statuto.
5. Le istanze, petizioni e proposte sono indirizzate al Sindaco e contengono, in modo
chiaro ed intelligibile, la questione che viene posta o la soluzione che viene indicata,
la sottoscrizione dei presentatori, il recapito del primo firmatario.
6. L’Amministrazione, attraverso i suoi organi, ha trenta giorni di tempo, dalla data di
ricezione per esaminarle e far conoscere il proprio intendimento in merito o i motivi
di un eventuale ritardo di esame.
7. Il primo firmatario, direttamente o su richiesta dell’Amministrazione comunale, illustra
l’istanza, la petizione e la proposta all’organo competente a dare risposta.
COMUNE DI FUCECCHIO
ARTICOLO 24 − DIRITTO DI PETIZIONE
1. I cittadini elettori del Comune, i cittadini dell’unione europea residenti e i cittadini
stranieri o apolidi regolarmente soggiornanti e residenti nel Comune, le associazioni
di cui all’art. 20 e le organizzazioni di cui all’ art. 22, comma 1 possono rivolgere petizioni
al Consiglio comunale o ad altri Organi dell’Amministrazione comunale per
29
chiedere provvedimenti ed esporre comuni necessità.
3. Il Regolamento per la organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli
organismi di partecipazione stabilisce le modalità di esercizio del diritto di petizione,
prevedendo, comunque, una risposta motivata entro quarantacinque giorni dalla
presentazione. Con la risposta si indicheranno i provvedimenti che si sono assunti o
che si intende assumere, ovvero la indicazione analitica dei motivi che ostano alla adozione
dei provvedimenti richiesti.
Il Regolamento non prevede formalità per la presentazione della petizione, salvo il limite
che essa non può riguardare interessi personali del singolo cittadino o della singola
persona giuridica.
COMUNE DI MODENA: REGOLAMENTO
Articolo 2 - ISTANZE O PETIZIONI
1. L’istanza o petizione di cui all’art. 11 dello Statuto consiste in una richiesta generica
a provvedere su un oggetto determinato.
2. Ciascun residente nel Comune che abbia compiuto il sedicesimo anno di età ha diritto
di presentare le istanze/petizioni di cui al comma 1, rivolte al Consiglio comunale
o alla Giunta, nelle materie di rispettiva competenza.
5. Nel caso in cui sia competente la Giunta Comunale, risponde il Sindaco o l’Assessore
delegato; nel caso in cui sia competente il Consiglio, risponde il Presidente del
Consiglio, comunicando il parere della commissione consiliare competente, che si pronuncia
a maggioranza dei presenti. A tal fine la commissione può acquisire il parere
della Giunta.
6. La risposta deve pervenire all’interessato/i di norma entro 60 giorni della presentazione
dell’istanza, e comunque per giustificati motivi non oltre 90 giorni.
7. Quando l’istanza viene accolta, la Giunta adotta o propone al Consiglio gli atti necessari
per soddisfare le esigenze prospettate.
8. Le istanze/petizioni e le relative risposte vengono conservate presso il dirigente responsabile
del procedimento.
8. Torre Campanaria del Comune
I rintocchi del Campanone del Comune, nel
Medioevo, chiamavano a raccolta i cittadini
nei momenti più importanti, per prendere
le decisioni più grandi. Ma in ogni
tempo, essi hanno scandito la vita civile
della città: la Lunga, alla mattina, segnava
l’inizio delle lezioni a scuola; ed ogni XX
Giugno era scandito dai rintocchi:
“Quando ero fanciullo, alle cinque pomeridiane
di ogni 20 giugno, le due campane
30
del Municipio cominciavano funebri, distanziati rintocchi, mentre la carrozza a due
cavalli usciva dall’atrio del palazzo e recava al cimitero il sindaco e la giunta comunale
a deporre una corona sulla tomba dei caduti in quel giorno memorando. Nell’animo
mi scendeva una mestizia e un senso solenne...” (Aldo Capitini, Perugia, p.
23).
E proprio sotto la Torre campanaria è nato e vissuto Aldo Capitini (Perugia, 1899 –
1968), figlio del campanaio comunale. Già intorno ai vent’anni aderisce al pensiero
nonviolento di Gandhi.
Nel 1930 è segretario della Normale di Pisa, ma viene licenziato per aver rifiutato il
giuramento fascista. Capitini torna a Perugia, vivendo di lezioni private, e nel frattempo
incontrando numerosi amici antifascisti con cui intesse una fitta rete di contatti,
gettando le basi del movimento liberalsocialista. Nel suo studio sotto la Torre si raccoglie
un folto gruppo di giovani perugini, che aderirono in massa alla Resistenza.
Capitini viene arrestato nel febbraio 1942 e nel
maggio 1943, e viene definitivamente liberato col
25 luglio. Nel 1944 Capitini cerca di realizzare un
primo esperimento di democrazia diretta e di decentralizzazione
del potere, fondando a Perugia il
primo Centro di Orientamento Sociale (Cos). Nel
1961 organizza la Marcia per la Pace, da Perugia
ad Assisi. Negli ultimi anni della sua vita Capitini
fonda e dirige il periodico Il potere di tutti, e promuove
il Movimento nonviolento per la Pace e il
mensile “Azione nonviolenta”.
STATUTO DI PERUGIA: ART.19 - (Diritto di iniziativa)
1. I cittadini possono presentare proposte su materie di competenza del Consiglio Comunale,
ad esclusione di quelle elencate al comma 2 dell’ art. 21 (nomina o deliberazioni
concernenti persone fisiche, contributi ed agevolazioni, bilancio, mutui, prestiti,
tributi e tariffe, sanzioni amministrative e atti riguardanti il personale del Comune,
Statuto del Comune, Regolamento del Consiglio Comunale e Regolamento di Contabilità,
attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali), mediante la presentazione
di progetti di delibera. La proposta deve essere sottoscritta da almeno mille
cittadini, così come indicati nell’articolo 23 del presente Statuto.
2. La proposta con le relative sottoscrizioni è trasmessa al Presidente del Consiglio
Comunale ed è iscritta all’ordine del giorno entro trenta giorni. Il Segretario Generale
ne verifica la legittimità. In apposito regolamento sono disciplinate le ulteriori modalità
di svolgimento delle procedure.
3. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi, che spettano al Comune,
presso qualunque organo di giurisdizione.
Con la recente modifica dello Statuto, il Comune di Perugia ha di fatto blindato il
testo impedendo qualsiasi iniziativa popolare sul punto.
31
COMUNE DI CAPANNORI
ART. 44 - ISTANZE PETIZIONI E PROPOSTE
4. La proposta è strumento collaborativo nei confronti dell’Amministrazione locale al
cui vaglio sono sottoposti progetti o proposte di deliberazione.
6. L’Amministrazione, attraverso i suoi organi, ha trenta giorni di tempo, dalla data di
ricezione per esaminarle e far conoscere il proprio intendimento in merito o i motivi
di un eventuale ritardo di esame.
7. Il primo firmatario, direttamente o su richiesta dell’Amministrazione comunale, illustra
l’istanza, la petizione e la proposta all’organo competente a dare risposta.
COMUNE DI MODENA
ART. 11: ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE
3 La proposta è la richiesta di deliberazione di un atto giuridico, di competenza del
Consiglio o della Giunta. Sono condizioni di ammissibilità della proposta la forma
scritta, l’oggetto determinato e tale da potere essere attuato dall’Amministrazione, la
redazione in articoli, se ha ad oggetto una disciplina regolamentare, la valutazione,
anche sommaria, delle spese presunte che l’intervento proposto o richiesto dall’Amministrazione
comunale comporta nella fase iniziale e a regime. Il regolamento riconosce
ai proponenti il diritto di avvalersi della collaborazione dell’ufficio di
ragioneria e degli uffici competenti e di accedere alle informazioni sull’andamento
della gestione finanziaria, per la giustificazione delle relative spese.
4 La proposta è sottoscritta da almeno 300 residenti. Le sottoscrizioni dei promotori
devono essere autenticate da uno dei soggetti indicati nell’art. 14 della legge 21.3.1990
n. 53. Le proposte devono essere presentate al Sindaco, che ne dà comunicazione al
Consiglio comunale o alla Giunta.
5 Il Consiglio e la Giunta comunicano ai presentatori della proposta la data della riunione
in cui la medesima sarà esaminata.
6 Trascorsi 30 giorni dalla presentazione della proposta o ulteriori 30 giorni nel caso
in cui la Giunta, per ragioni di urgenza o di funzionalità dei lavori del Consiglio o della
Giunta, decida un rinvio del relativo esame, la proposta è iscritta al primo punto dell’ordine
del giorno della seduta immediatamente successiva del Consiglio o della
Giunta, i quali si pronunciano entro 30 giorni. (Quindi la pronuncia deve avvenire
entro massimo 90 giorni)
7 L’Amministrazione comunica la deliberazione con la quale si pronuncia sulla proposta
ai proponenti, e assicura adeguate forme di pubblicità. La deliberazione di accoglimento
o di rigetto deve essere motivata in modo da rendere chiare le ragioni per le
quali la richiesta è accolta o è respinta. Quando la proposta è accolta, la relativa delibera
deve indicare anche gli effetti finanziari dell’accoglimento.
COMUNE DI FUCECCHIO
ART. 25: DIRITTO DI INIZIATIVA - PROPOSTA
3. Il diritto di iniziativa spetta ai cittadini che siano elettori del Comune, ai cittadini
dell’Unione Europea residenti e ai cittadini stranieri o apolidi regolarmente soggior32
nanti e residenti nel Comune e deve essere presentata con 150 sottoscrizioni.
4. La iniziativa di cui al comma 1 si esercita altresì mediante la presentazione di proposte
da parte di due Associazioni iscritte all’Albo comunale, previsto e disciplinato
dal Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi
di partecipazione popolare di cui al precedente articolo 24.
7. Il Comune, nei modi e termini stabiliti dal suddetto Regolamento, agevola l’iniziativa
e fornisce gli strumenti e le consulenze occorrenti, compatibilmente con le esigenze
di funzionalità dell’ ufficio comunale.
9. Atrio del Palazzo dei Priori
E’ l’ingresso al Palazzo dei Priori,
che dal Trecento fu sede della repubblica
perugina. I Priori erano
scelti in modo da rappresentare le
Arti (le corporazioni artigiane) e le
Porte (i cinque rioni cittadini), cioè
le due strutture in cui erano organizzati
i cittadini del Comune. Resistettero
alle pretese signorili di
Braccio e dei Baglioni, e furono
soppressi solo per un breve periodo
dopo la rivolta del 1540, e poi restituiti,
con una solenne festa cittadina,
dal papa Giulio III nel 1553: non a caso l’unico monumento pontificio a Perugia
è dedicato a tale papa (la statua che è oggi sulle scalette del Duomo). Il magnifico
portale (che richiama l’ingresso ad una cattedrale) rappresenta l’importanza della
magistratura repubblicana per la città. Nell’atrio sono custoditi gli originali delle due
statue del Grifo e del Leone, simboli della potenza del comune popolare.
COMUNE DI PERUGIA: ART. 21 - Referendum comunali
1. Il Sindaco è tenuto ad indire referendum propositivo od abrogativo, su atti del Comune,
quando ne facciano richiesta almeno 5.000 cittadini così come individuati nell’art.
19, comma 1.
2. Il referendum propositivo o abrogativo, che può riguardare solo atti di competenza
del Consiglio Comunale, non può trattare questioni attinenti le seguenti materie: nomina
o deliberazioni concernenti persone fisiche, contributi ed agevolazioni, bilancio,
mutui, prestiti, tributi e tariffe, sanzioni amministrative e atti riguardanti il personale
del Comune, Statuto del Comune, Regolamento del Consiglio Comunale e Regolamento
di Contabilità, attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali.
3.I referendum non possono avere luogo in coincidenza di operazioni elettorali comunali.
33
4.Dopo l’indizione del referendum, l’Amministrazione Comunale deve astenersi dal
deliberare sulla stessa materia oggetto della consultazione, salvo che adotti provvedimenti
recanti innovazioni sostanziali e corrispondenti alla volontà espressa dei firmatari.
5. I referendum abrogativo o propositivo sono validi se partecipa alla consultazione la
metà più uno degli aventi diritto al voto ed hanno esito positivo se è raggiunta la maggioranza
dei voti validamente espressi.
6. Nel caso di referendum propositivo o abrogativo, il Consiglio Comunale è tenuto
ad adottare gli atti coerenti con la volontà manifestata dagli elettori. Non possono
essere indetti referendum per materie simili a quelle oggetto di consultazioni popolari
tenutesi negli ultimi 5 anni.
7. Il giudizio di ammissibilità e di procedibilità del referendum è disciplinato da apposito
regolamento. Apposito regolamento disciplina, altresì, le modalità di svolgimento
della consultazione.
(Scompare l’istituto del Referendum consultivo)
COMUNE DI SCANDIANO
ART. 56 - POTERE DI INIZIATIVA
1. Il referendum, che può avere carattere propositivo, abrogativo e consultivo é rivolto
a realizzare il raccordo tra gli orientamenti che maturano nella comunità civica e l’attività
degli organi comunali.
2. E’ indetto referendum su materie di esclusiva competenza locale e di interesse generale
della collettività comunale quando lo richiedano almeno il 7% degli elettori
(circa 1.700) o il Consiglio comunale con votazione favorevole della maggioranza dei
Consiglieri assegnati. Apposito Regolamento disciplina le modalità di attuazione dei
singoli tipi di referendum.
COMUNE DI FUCECCHIO
ARTICOLO 26 – REFERENDUM
1. E’ ammesso referendum popolare su questioni aventi rilevanza generale, interessanti
l’intera collettività comunale e di esclusiva competenza locale. Il referendum può essere
propositivo, abrogativo, consultivo.
2. Detto istituto ha per oggetto sia provvedimenti adottati che da adottare da parte
dell’Amministrazione comunale.
3. Viene ammesso e indetto dal Consiglio comunale con la maggioranza assoluta dei
Consiglieri assegnati.
4. L’iniziativa dei referendum spetta:
a) al Consiglio comunale in via autonoma con la maggioranza dei voti dei Consiglieri
assegnati, limitatamente ai referendum consultivi;
b) a 1500 cittadini elettori del Comune, ai cittadini dell’Unione Europea residenti e ai
cittadini stranieri o apolidi regolarmente soggiornanti e residenti nel Comune.
34
COMUNE DI AREZZO
Art. 16 - Referendum popolare
1. Il referendum popolare, di carattere consultivo, propositivo o di indirizzo, è organizzato
allo scopo di consentire ai residenti nel comune che abbiano compiuto i sedici
anni di età, di pronunciarsi in merito a programmi, progetti, interventi e specifici provvedimenti
(anche dopo la loro adozione) inerenti materie di esclusiva competenza comunale.
Attraverso il referendum gli aventi diritto al voto esprimono sul tema proposto
il proprio assenso o dissenso, affinché gli organi deliberanti assumano le opportune
determinazioni nella piena consapevolezza dell’orientamento prevalente della popolazione.
COMUNE DI CAPANNORI
ART. 46 - REFERENDUM CONSULTIVO E PROPOSITIVO
3. La richiesta di indizione del referendum, rivolta al Sindaco, deve contenere il quesito
e/o la proposta da sottoporre alla popolazione, esposti in termini chiari ed intelligibili
e deve essere sottoscritta da almeno 100 elettori con indicazione della loro qualificazione
e del loro riconoscimento.
4. Una commissione composta dal Difensore Civico - con funzioni di Presidente- dal
Segretario Generale del Comune e da un Dirigente indicato dalla conferenza dei Dirigenti
entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta, si pronuncia sull’ammissibilità
della medesima, riguardo alla materia cui si riferisce il quesito e alla sua chiarezza ed
intelligibilità dandone comunicazione al o ai promotori dell’iniziativa.
5. Nei 90 giorni successivi alla comunicazione del parere favorevole alla ammissibilità
del quesito e/o della proposta, potrà procedersi alla raccolta delle firme per la quale
verranno, dalla Amministrazione, messi a disposizione funzionari incaricati dal Segretario
Comunale.
Per la sua validità la richiesta di referendum dovrà essere sottoscritta, nel periodo di
cui sopra, da un minimo del 5% (circa 2.250) dei residenti aventi diritto a partecipare
al referendum.
8. Il procedimento relativo alla consultazione referendaria viene regolato, in apposita
sezione, dal regolamento degli istituti di partecipazione, secondo i principi contenuti
nei precedenti articoli e con i seguenti criteri:
- hanno diritto a partecipare al voto tutti i cittadini che hanno compiuto il 16° anno di
età, i residenti non cittadini italiani e i residenti apolidi;
10. Il voto favorevole al quesito da parte della maggioranza dei partecipanti obbliga il
Consiglio Comunale alla discussione nella prima seduta successiva alla consultazione.
Il Consiglio Comunale ove rigetti la proposta e/o l’indicazione approvate dal referendum,
dovrà, con apposita deliberazione, indicare le motivazioni di tale rifiuto.
Nel caso in cui al referendum partecipino la maggioranza degli aventi diritto e il quesito
abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, il Consiglio Comunale
è vincolato dal quesito posto, da adottare con delibera entro il termine di 90 giorni.
35
10. Sala dei Notari
La sala al primo piano del Palazzo
dei Priori era chiamata, prima
della sottomissione allo Stato pontificio,
la Sala del Popolo, perché
vi si riuniva il Consiglio Generale
almeno dal 1210. Infatti, dice Bonazzi,
prima a prendere le decisioni
vi erano “solo i consoli e il
popolo adunato nella Piazza”, poi
si cominciò a demandare molte decisioni
al Consiglio generale, “appellando
nei casi estremi alla
università dei cittadini nella plateale
assemblea” (Bonazzi I 260). Sappiamo che,
almeno dal 1266, il Consiglio era formato da
“cinquecento uomini d’arte”, cioè cento per ogni
Porta, ma ancora nel 1299 il Consiglio generale
dichiara nulla ogni deliberazione di grave importanza
che non fosse fatta alla presenza del popolo
in piazza. Il Consiglio dei cinquecento
venne ripristinato nei tumultuosi anni del XVI secolo,
in cui Perugia ebbe un sussulto di rivolta
contro la sottomissione al potere pontificio: reclamato dal popolo nel 152 e poi nel
1535, fu fieramente avversato da Paolo III e non ebbe seguito. Dopo la definitiva sottomissione
del 1540, il governatore pontificio concesse la Sala all’arte dei notai: da
allora si chiama Sala dei Notari. I notai avevano una funzione pubblica molto importante
nella repubblica perugina, ma con lo Stato pontificio si limitavano a registrare
atti privati; e del resto col
nuovo regime la Sala non
poteva più svolgere una
funzione assembleare.
La Piazza, o Piazza
Grande, è una costruzione
artificiale (ottenuta
colmando l’avvallamento
tra il Colle del Sole e il
Colle Landone), voluta
dal Comune popolare
all’inizio dell’era volgare
appositamente per convocarvi
l’assemblea dei cit36
tadini. Ha sempre ospitato le grandi manifestazioni politiche
e i momenti più alti del confronto civile e sociale;
dagli anni 80 del secolo scorso ospita invece solo concerti
e viene occupata per la fiera del cioccolato.
STATUTO DI PERUGIA, ABROGATO: ART.24 -
(Circoscrizioni)
1. Il Comune si articola in cinque Circoscrizioni quali
organismi di partecipazione, di consultazione, di gestione
dei servizi di base nonché di esercizio delle funzioni
delegate dal Comune.
2. La delimitazione territoriale delle Circoscrizioni è individuata secondo criteri di funzionalità
e continuità territoriale
dal regolamento per il decentramento,
denominato in seguito Regolamento.
Le Circoscrizioni sono state soppresse
con la L. Finanziaria del
2010, nei Comuni con meno di
250.000 ab., per ragioni di contenimento
della spesa pubblica.
Allo stato, sono del tutto inesistenti
nel nostro comune organismi
di partecipazione e/o di
consultazione decentrati, così come manca totalmente qualsiasi organo di raccordo
istituzione/cittadini e qualsiasi dibattito sul tema.
In molti altri Comuni vi è invece un ampio dibattito in corso, testimoniato da convegni,
proposte, iniziative partecipate in sede locale.
L’unico riferimento normativo ad oggi utilizzabile è rimasto l’art. 8 d.lgs 267/2000:
“I Comuni, anche su base di Quartiere o di Frazione, valorizzano le libere forme associative
e promuovono organismi di partecipazione popolare all’amministrazione locale.
I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo Statuto”.
COMUNE DI MODENA
La riflessione per una possibile riorganizzazione del Decentramento basata sul rispetto
della normativa e azzeramento dei costi, ma senza rinunciare ai servizi decentrati e al
coinvolgimento dei cittadini, si sta svolgendo in forma partecipata coinvolgendo la
città, per poi approdare in Consiglio Comunale. Nel sito istituzionale del Comune si
trovano le informazioni ed indirizzi per inviare le proprie osservazioni.
La proposta è di istituire organismi, denominati “Consigli di quartiere”, basati sul volontariato
ma con una sede e almeno un operatore forniti dal Comune, con una ripar37
tizione del territorio in 7 quartieri.
Le funzioni assegnate devono rimanere nell’ambito della “partecipazione popolare all’amministrazione
locale” e non saranno legittimati ad assumere atti che impegnano
direttamente l’Amministrazione Comunale verso l’esterno.
Essendo organismi di partecipazione, si esalta la funzione propositiva e di emanazione
di pareri rispetto a talune attività dell’Amministrazione Comunale. Per quanto attiene
invece le funzioni più operative, si salvaguarda il ruolo decisionale di questi organismi
nelle materie che erano previste dal regolamento delle circoscrizioni, sotto forma di
proposte vincolanti dell’utilizzo di budget assegnati, non potendo più operare con atti
amministrativi propri.
Le proposte dei quartieri verranno trasmesse ad un servizio centralizzato di “partecipazione”,
che ha materialmente i capitoli di spesa e provvede agli atti.
COMUNE DI AREZZO
Il Comune di Arezzo ha invitato tutti gli interessati a costruire insieme proposte per il
futuro del decentramento amministrativo. E’ stato avviato un percorso partecipativo,
allo scopo di coinvolgere nella riforma i cittadini e tutti i livelli della società civile:
- nella primavera 2009 è stato effettuato uno studio approfondito, attraverso un sondaggio
telefonico rivolto a un campione di 700 cittadini residenti nel Comune, per verificare
percezioni e attese in merito alle Circoscrizioni e ai servizi decentrati;
- ognuna delle sei circoscrizioni, attraverso i propri organi e con riunioni aperte ai cittadini,
ha avanzato proposte per la riforma del decentramento. L’azione degli organismi
politicoamministrativi decentrati si è articolata in due fasi: Fase I: ascolto e raccolta
di proposte, suggerimenti e suggestioni da parte dei Consigli di Circoscrizione aperti
ai cittadini. Fase II: rilevazione dei pareri sulla proposta di deliberazione “Criteri generali
per l’attuazione del nuovo decentramento partecipato”.
- Sono stati costituiti Focus Groups, ovvero gruppi di lavoro aperti a tutti. I gruppi
hanno formulato proposte.
COMUNE DI CESENA
Sono stati istituiti 12 Consigli di quartiere eletti direttamente dai cittadini con un’unica
tornata elettorale in un giorno festivo (entro 6 mesi dalle elezioni amministrative), la
base elettorale è ampliata ai sedicenni e agli extracomunitari residenti in città da almeno
3 anni.
I seggi sono gestiti da volontari (anche ex consiglieri) che affiancano l’ufficio elettorale
composto da personale del Comune preposto alla partecipazione. Elezioni su più liste
con sistema proporzionale.
COMUNE DI UDINE
Sono stati istituiti Consigli di quartiere composti da dieci Consiglieri comunali delegati
appositamente dal Sindaco. Questi mini consigli:
# hanno sede presso i centri civici dove precedentemente erano insediati i consigli circoscrizionali;
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# ricevono i cittadini in specifici orari di ricevimento;
# svolgono funzioni di ascolto delle istanze singole e collettive del territorio con riferimento
alle attività da svolgere nel territorio e alle opere pubbliche da inserire a bilancio;
# riportano agli Assessori competenti le necessità di interventi urgenti;
# facilitano la comunicazione con le comunità locali circa i programmi dall’amministrazione
centrale;
# verificano gli standard di efficacia e di qualità dei servizi erogati nei quartieri;
# propongono l’organizzazione di pubbliche assemblee con Sindaco e/o Assessori, oppure
incontri, dibattiti e riunioni informative presso i servizi circoscrizionali.
COMUNE DI PESARO
Sono stati istituiti 10 Consigli dei Quartieri composti da 11 Consiglieri, eletti tramite
una consultazione diretta che ha luogo entro 120 giorni dalle elezioni comunali. Il Consigliere
anziano di ciascun Consiglio convoca gli altri eletti ad una riunione costitutiva,
durante la quale viene istituita l’Associazione “Consiglio dei Quartieri”, di cui i consiglieri
rappresentano i soci. Le Associazioni cosi costituite gestiscono i Consigli di
quartiere nell’esercizio delle loro funzioni di organismi di partecipazione.
Al termine di ciascun mandato amministrativo le associazioni vengono sciolte.

Stampa: Cesvol Perugia

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